STATUTO DELLA
"SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO” 

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, denominata: “ASSOCIAZIONE DE GLI OPERAI - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO”. 

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede legale in Settimo Torinese, Via Mat teotti 6. 

La Società, con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio della regione Piemonte. 

La Società ha la durata sino al 31.12.2099 (trentuno dicembre duemilanovantanove) e potrà essere prorogata, a norma di legge, con delibera assembleare.

Art. 3 - Scopi

 La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazioni privata e di lucro.

Essa ha per scopo la solidarietà di Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. In particolare essa potrà svolgere: 

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti 1), 2), 3) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto. 

In particolare sarà possibile: 

I limiti, le norme ei contributi per l'esplicazione delle prestazioni so ciali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea.

TITOLO II - SOCI

CAPO I   -  SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Art. 4 - Soci

 Il numero dei Soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione quali Soci effettivi ordinari tutti i lavoratori, i pensionati e gli studenti di ambo i sessi, che abbiano compiuto gli anni 18 e siano di piena capacità giuridica. 

Il Socio è tenuto a comunicare al Presidente ogni variazione intervenuta nella propria residenza. 

Sono invece ammessi quali Soci Benemeriti coloro che per speciali distinzioni, partecipazioni e prestazioni vantaggiose ai fini sociali, abbiano riscosso sentita riconoscenza da parte di tutti i Soci. 

L'Ammissione di tali Soci deve essere decisa dall'Assemblea genera le a maggioranza di due terzi. 

Art. 5 - Ammissione alla societá

 Chi intende essere ammesso a Socio, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, controfirmata da due Soci, a garanzia dell'esattezza delle dichiarazioni in essa contenute. 

Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che deve motivare la propria decisione in caso di rigetto

L'ammissione vincola il Socio alla piena osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle deliberazioni della Società. 

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

Art. 6 - Responsabilitá

I Soci ordinari, di cui all'art. 4, sono tenuti a versare le quote sociali, le tasse d' ammissione, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento o in mancanza dal Consiglio di Amministrazione. 

Tutte le contribuzioni versate dai Soci sono devolute ai fini Sociali e non daranno diritto ad alcun dividendo o rimborso. Le quote sono nominative, intrasmissibili e non rivalutabili. 

Al Socio spetta la partecipazione a tutte le manifestazioni sociali di cui all'art. 3 unitamente ai proprii familiari ed a contribuire in tutti i sensi per procurare i mezzi necessari a svolgere positiva mente tali manifestazioni. 

I locali sociali sono riservati ai Soci e familiari ed agli aderenti a con sorelle affiliate. Possono essere invitati coloro che intendono collabo rare ai fini sociali. 

Art. 7 - Decadenza

Il Socio che lasci trascorrere sei mesi dal pagamento dell'ultimo contributo annuale, se preavvisato non provvede, verrà considerato dimissionario dall'Associazione, salvo che il Socio dimostri un legittimo motivo, da vagliarsi dal Consiglio di Amministrazione. 

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. 

CAPO II  -  MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società con preavviso di mesi tre, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 9 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministra zione nei confronti del Socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; 

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; 

d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; 

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati. 

Art. 10 - Controversie

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale. 

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta al Collegio Arbitrale, a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 11 - Versamenti

I Soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del Socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società. 

I versamenti dei Soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società.

TITOLO III - PATRIMONIO

CAPO I   -  COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Società, dalle eccedenze contabili annuali del Bilancio, da ogni altro cespite attivo pervenuto alla Società. 

Le alienazioni dovranno avere per oggetto la trasformazione e non la riduzione del valore patrimoniale della Società. 

Le spese ordinarie devono essere coperte colle entrate ordinarie. 

Contraendosi mutui ne dovrà essere garantito l'ammortamento in base ad entrate ordinarie. 

L'Amministrazione deve conservare esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili della Società che verrà modificato ad ogni variazione di patrimonio. 

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, eccettuate le spese di amministrazione, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nell'oggetto sociale.

Art. 13 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. 

Art. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio inizia al 1 gennaio e si chiude al 31 dicem bre di ogni anno. 

Il Bilancio deve constare dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione degli amministratori che evidenzia ogni ramo di attività. 

Per ogni impostazione contabile e di rendiconto si dovranno osservare le norme ordinarie di contabilità ed i criteri della più oculata prudenza. 

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. 

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I  -  ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Organi sociali

Sono organi della Società: 

a) l'Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO II  -  ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede Sociale o altrove purchè in Italia, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi ai Soci e da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 50 (cinquanta) Soci con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazio ne oppure dal Collegio dei Sindaci. 

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci ordinari e benemeriti sia no intervenuti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi. 

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 


Art. 17 - Compiti

L'Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci; 

b) procede alla nomina delle cariche sociali; 

c) approva il regolamento interno previsto dallo Statuto; 

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 

e) delibera sulle alienazione e sulle destinazioni dei beni sociali, di qualunque natura; 

f) delibera sulle accensioni di mutui passivi e sulle garanzie reali e personali; 

g) delibera sulle opere e contratti, che comportano una spesa superiore a E 10.000; 

h) delibera sull'elezione della commissione elettorale; 

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge. 

Art. 18 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano. 

Art. 19 - Assemblea straordinaria

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. 

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, ai Soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. 

Art. 20 - Regole per la costituzione e le votazioni

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati al meno la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. 

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati. 

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto purchè non inferiori a 20 (venti) e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’or dine del giorno. 

Invece sullo scioglimento, sulla liquidazione, la nomina dei liquidatori e sulla trasformazione della Società, occorrerà sia in prima che in seconda convocazione sempre la presenza diretta o per delega dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 

Tutti i Soci hanno uguali diritti. 

Ogni Socio ha un solo voto. 

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci ordinari e bene meriti che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. 

Art. 21 - Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della Società, avente diritto di voto, mediante delega scritta. 

Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio. 

Le deleghe debbono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 22 - Conduzione

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Socio eletto dall'assemblea stessa. 

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. 

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. 

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio. 

CAPO III  -  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno un anno, ai sensi dell'art. 5 della Legge 3818/1886. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. 

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. 

Il Consiglio elegge nel suo seno: 

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo. 

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non Socio. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta al trimestre nonchè tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. 

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. 

Le votazioni sono palesi. 

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario. 

Art. 24 - Compiti

 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelle che per legge o per statuto sono riservate all'assemblea dei Soci. 

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: 

a) curare la manutenzione dello stabile sociale, la destinazione e l'uso dei locali; 

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

c) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto; 

d) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; 

e) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti; 

f) assumere e licenziare il personale della Società; 

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclu sione dei Soci; 

h) accettare lasciti e donazioni attenendosi alle relative leggi; 

i) deliberare sulla misura, sui criteri, sulle modalità per il versa mento e destinazione dei contributi associativi da proporsi all'Assemblea; 

l) deliberare sulla partecipazione ad Enti, Consorzi, Società o organi smi già costituiti o da costituire 

m) compilare il regolamento interno che verrà approvato dall'as semblea; 

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; 

Per, gli atti di alienazione e di destinazione dei beni sociali, di qualunque natura, per gli atti relativi alle accensioni di mutui passivi e di garanzie personali e reali e per le opere e i contratti, che comportano una spesa superiore a E 10.000, di cui alle lettere e) - f) - g) dell'art. 17 del presente Statuto occorre il preventivo consenso dell'Assemblea ordinaria dei Soci. 

Art. 25 - Sostituzioni

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ

Gli amministratori che contravvenissero alle disposizioni del presente Statuto o che dessero esecuzioni contrarie alle deliberazioni dell'Assemblea incorreranno nelle responsabilità di cui alle vigenti disposizioni di legge.

CAPO IV  -  PRESIDENTE

Art. 26 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. 

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della Società, attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito. 

CAPO V  -  COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27 - Composizione

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci che nomina il Pre sidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

Art. 28 - Compiti

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'amministrazione della Società verificandone l'osservanza alle disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto

Art. 29 - Compiti ispettivi

 I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee e possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. 

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 30 - Nomina

Alla carica di Sindaco possono essere nominati Soci e non Soci residenti e non nel Comune di Settimo Torinese e aventi i requi siti di legge. 

Le adunanze del Collegio dei Sindaci devono constare da verba le sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Sindaci. 


CAPO VI  -  GRATUITÁ DELLE CARICHE

Art. 31 - Gratuitá delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'e ventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interes se della Società. 

TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - Collegio arbitrale

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società, dovrà essere rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale, scelto fra persone estranee alla Società. 

Gli Arbitri sono nominati di volta in volta, due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri già designati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. 

Nel caso di controversia tra più di due parti, i membri del Col egio Arbitrale saranno scelti uno da ciascuna parte; in caso di disaccordo su tutti o su alcuni degli arbitri, la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Torino che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio. 

I Soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza od esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso relativo alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto sociale, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione. 

Gli arbitri sono anche competenti a decidere su tutte le controver sie che insorgessero tra i singoli Soci e la Società, nonchè sulle controversie tra Socio e Socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. Gli arbitri decideranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile. 

L'Autorità Giudiziaria di Torino è la sola competente a conoscere ed a decidere controversie insorgibili tra la Società ed i suoi com ponenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. 

L'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, dovrà essere devoluto alle locali associazioni di assistenza e beneficenza ed in loro assenza alle locali Società di Mutuo Soccorso con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelte dall' Assemblea straordinaria dei Soci. 

Art. 34 - Leggi in vigore

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore. 

ALLEGATI

ALLEGATO I

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DENOMINATA:

“ASSOCIAZIONE DEGLI OPERAI - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO” del 09/06/2002 

REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladue, il giorno nove del mese di giugno, alle ore diecie, trenta minuti in Settimo Torinese, in Via Matteotti n° 6 presso la sede della Società di Mutuo Soccorso “ASSOCIAZIONE DEGLI OPERAI - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO”. 

Innanzi a me, dottor MARIA PIA ANSALONE, Notaio in Tori no, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor: -Ronchetti Carlo, impiegato, nato a Torino il 21 febbraio 1954, domiciliato a Settimo Torinese (TO) in Via Virgilio n. 23, C.F. RNC CRL 54B21 L219A il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’“ASSOCIAZIONE DEGLI OPERAI - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO”, con sede legale in Settimo Torinese (TO), alla Via Matteotti n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 00826590010 ed al R.E.A. al N. 952563, partita I.V.A. N. 00826590010. 

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, previa rinunzia fatta dallo stesso comparente con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, dichiara a me Notaio che, mediante avviso regolarmente notificato ai sensi di legge e dello statuto sociale, è stata convocata per oggi, per le ore 9,30 (nove e trenta minuti) ed in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione fissata in data 07/06/2002 (sette giu gno duemiladue) alle ore 8 (otto) andata deserta, l'assemblea straordinaria della Società di Mutuo Soccorso in oggetto per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

Lo stesso, quindi, mi chiede di redigere il presente verbale; io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto dello svolgimento dell'assemblea. 

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 26) dello Statuto Sociale e per designazione unanime degli intervenuti in assemblea, lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Ronchetti Carlo, il quale, constatato: 

DICHIARA 

la presente assemblea straordinaria validamente costituita in se conda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente edotti sugli argo menti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione. 

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Ronchetti Carlo, dichiara che la Società è stata costituita in data 8 settembre 1948, e che lo Statuto non è stato mai modificato ed illustra le ragioni che rendono opportuno: 

Il Presidente invita quindi l'Assemblea dei Soci a deliberare. 

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte del Presidente. 

Dopo esauriente discussione il Presidente mette ai voti gli argomenti posti all'ordine del giorno con le modifiche proposte e l'Assemblea dei Soci, preso atto delle comunicazioni dell'Organo Amministrativo e del parere favorevole del Collegio Sindacale, col voto favorevole di 44 (quarantaquattro) Soci e con astenuti due Soci Sportiello Donato e Mencuccini Giulio. 

DELIBERA: 

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Ronchetti Carlo a chiedere l'iscrizione della presente deliberazione in Camera di Commercio e nel registro prefettizio. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun Socio chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea signor Ronchetti Carlo dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trenta minuti. 

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della Società che chiede la registrazione del presente atto e l'esenzione dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 19 della ta bella allegato “B” del D.P.R. 26-10-1972 N. 642. 

Richiesto, ho ricevuto il presente verbale, letto da me notaio in assemblea al comparente che, da me interpellato, approva, con ferma e con me sottoscrive in calce ed intercalare. 

Dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per sette facciate 

Indice 


IN ORIGINALE: firmato da Carlo Ronchetti, Maria Pia Ansalone Notaio ; registrato a Torino il 13 giugno 2002 al n. 2493